All'art. 22, c. 1-ter, il 30% viene incrementato al 100% per le commissioni maturate nel periodo 1.07.2021-30.06.2022 se ricorrono le seguenti condizioni:
- l'esercente adotta strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al paragrafo 2.1 delle specifiche tecniche del provv. 28.10.2016, n. 182017 (ultima versione: 10.06.2020) così come disposto dal recente provv. 6.08.2021, n. 211996, collegati ai registratori telematici; oppure l'esercente adotta strumenti di pagamento evoluto (di cui all'art. 2, c. 5-bis D.Lgs. 127/2015);
- i ricavi/compensi dell'esercizio precedente (nel caso 2020) devono essere di ammontare non superiore a 400.000 euro. Si ritiene che tale condizione valga anche per l'incremento del credito dal 30% al 100% poiché, sebbene l'art. 22, c. 2 non faccia esplicito rimando al credito di cui al c. 1-ter (ossia il 100%), lo stesso c. 1-ter fa riferimento alle commissioni di cui al c. 1, ossia quelle che prevedono il credito d'imposta pari al 30%, perciò si tratta soltanto di un incremento ma del medesimo credito e relativo ai medesimi beneficiari, ma in un periodo temporale ben specifico e a specifiche condizioni.
Focalizzando sul 2021: da gennaio a giugno 2021 spetterà soltanto il credito del 30% al ricorrere delle condizioni, mentre dal mese di luglio 2021 e fino al giugno dell'anno prossimo occorrerà verificare se ricorrono le ulteriori condizioni per controllare se il credito spetta in misura standard del 30% o se è possibile fruire dell'aliquota maggiorata.
La novità sopra citata introdotta dal Provvedimento dell'Agenzia dello scorso agosto sta nel riferimento a quali caratteristiche tecniche ci si deve allineare per fruire dell'aliquota maggiorata, e tali caratteristiche sono quelle di cui alle specifiche tecniche del provv. 28.10.2016, n. 182017 (ultima versione: 10.06.2020), paragrafo 2.1, pagine 16-17-18, dove si fa riferimento alle tipologie particolari di RT dotati di dispositivi di pagamento elettronico.
Ovviamente sarà opportuno contattare il tecnico del RT per capire se tali collegamenti sono possibili per il proprio registratore di cassa.
Altro credito, che non è alternativo ma può sommarsi al credito POS, è quello di cui all'art. 22-bis D.L. 124/2019, legato a:
- acquisto, noleggio, utilizzo di strumenti che consentano forme di pagamento elettronico collegati ai RT;
- spese di convenzionamento;
- spese per il collegamento tecnico tra strumenti e registratore.
