Con il provvedimento 16.12.2020, pubblicato il 17.12.2020, si è cristallizzata la nuova percentuale incrementata del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Pertanto, dal giorno lavorativo immediatamente successivo alla pubblicazione, ossia dallo scorso 18.12, è possibile l'utilizzo in compensazione.
Si riepiloga la disciplina del credito in esame. L'art. 125 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha istituito un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione dei locali e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale fino a un massimo di 100.000 Euro di spese per il 2020, ossia un credito massimo di 60.000 Euro. Le spese in questione devono essere quelle sostenute per la sanificazione (a tal riguardo si ricorda che è necessaria una certificazione redatta dal professionista attestante l'avvenuta sanificazione sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti), per l'acquisto di DPI (mascherine FFP2 e FFP3, guanti, visiere, occhiali, tute, calzari conformi alla normativa europea), di barriere, pannelli protettivi, ecc. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle dirette e dell'Irap e può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, oppure in sede di dichiarazione dei redditi o può essere ceduto a terzi e poi andrà indicato il suo utilizzo nel quadro RU.
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