Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 26 Giugno 2025

Credito ZES unica e Transizione 5.0: dimensioni impresa e cumulo aiuti

Per il credito ZES Unica, l’impresa rileva al momento della comunicazione integrativa, non a quello iniziale. Sui divieti di cumulo, rinvio alla circolare RGS 33/2021. Nessuna competenza dell'Agenzia delle Entrate su Transizione 5.0.

Con la risposta all'interpello 23.03.2025, n. 168, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su una questione di crescente attualità nel contesto delle agevolazioni fiscali connesse agli investimenti produttivi nel Mezzogiorno e alla transizione energetica e digitale delle imprese. Il caso analizzato ha riguardato una società in crescita che, pur avendo trasmesso le comunicazioni preventive per accedere sia al credito di imposta ZES Unica sia al credito Transizione 5.0 in qualità di “media impresa”, si è trovata nella condizione di poter superare, dopo l’approvazione del bilancio 2024, i parametri dimensionali per qualificarsi come “grande impresa”.Due le questioni chiave esaminate: da un lato, il momento temporale in cui deve essere determinata la dimensione dell’impresa ai fini dell’individuazione della corretta intensità di aiuto; dall’altro, la corretta applicazione del divieto di doppio finanziamento nel caso di cumulo tra 2 incentivi formalmente compatibili, ma finanziati con fonti differenti.Sul primo aspetto, l’Agenzia ha fornito una risposta chiara e puntuale: per il credito ZES Unica, la dimensione aziendale rileva al momento dell’invio della comunicazione integrativa, prevista a valle della realizzazione dell’investimento (e quindi dopo il 15.11.2025). Questo momento, che costituisce un adempimento necessario a pena di decadenza, rappresenta la base per la determinazione del credito effettivamente spettante, secondo quanto previsto...

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