Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
09 Settembre 2026
Credito ZES unica, il leasing può precedere la comunicazione
Per l’Agenzia delle Entrate il principio di incentivazione è rispettato se il contratto viene stipulato dopo l’entrata in vigore della misura, anche quando precede l’adempimento telematico.
La sottoscrizione di un contratto di leasing prima dell’invio della comunicazione preventiva non esclude, da sola, il credito d’imposta ZES unica. Il chiarimento arriva dalla risposta a interpello 3.09.2026, n. 169, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un investimento avviato e realizzato nel febbraio 2026, dunque prima dell’apertura della finestra telematica prevista per l’accesso all’agevolazione. La conclusione favorevole non dipende, però, da una generale irrilevanza della data di avvio del progetto. Il punto decisivo è che il contratto sia stato stipulato quando la misura agevolativa era già entrata in vigore.Il caso riguardava una società che aveva acquisito un bene mediante un contratto di leasing sottoscritto a febbraio 2026, con consegna nello stesso mese. Per gli investimenti relativi al 2026, l’art. 1, c. 439 L. 199/2025 aveva fissato dal 31.03.2026 al 30.05.2026 il periodo per comunicare all’Agenzia delle Entrate sia le spese ammissibili già sostenute dal 1.01.2026, sia quelle programmate fino al 31.12.2026. La sequenza temporale poteva quindi far dubitare del rispetto del principio di incentivazione previsto dall’art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014, noto come GBER.La disciplina europea, tuttavia, detta una regola specifica per le agevolazioni fiscali. In base all’art. 6, par. 4 del GBER, l’effetto di incentivazione sussiste quando la misura attribuisce il beneficio secondo criteri oggettivi, senza ulteriori valutazioni...