L’art. 1, cc. 126–147 L. 197/2022 ha disciplinato una materia che ha assunto un progressivo interesse, ossia la diffusione di un particolare strumento finanziario, quale la cd. cripto-attività.
Nello specifico, i cc. 131 e 132 stabiliscono che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Si giunge a tale conclusione con l’integrazione dell’art. 110 del Tuir, al quale è aggiunto il c. 3-bis: “In deroga alle norme degli articoli precedenti del 74 presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico”.
Si osserva, anzitutto, che sia i principi contabili nazionali sia quelli internazionali non contengono una definizione di cripto-attività; conseguentemente, non dettano le modalità di rilevazione delle stesse. In linea di principio, pertanto, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, sulla base del quale per i soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. (che non rinunciano alle semplificazioni previste dalla medesima disposizione), “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della...