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Gestione d'impresa 22 Settembre 2023

Criteri per la certificazione di investimenti in ricerca e sviluppo

Firmato il Decreto per applicare il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.

Con un comunicato stampa del 19.09.2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha informato che, su proposta del suo Ministro Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a favorire l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.
Preliminarmente, può essere opportuno ricordare che:
  • ai fini della classificazione delle attività svolte tra quelle ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione (ex art. 1, cc. 200-202 L. 160/2019, applicabile dal 2020) e al credito d’imposta ricerca e sviluppo (ex art. 3 D.L. 145/2013, applicabile fino al 2019) è possibile richiedere una certificazione in grado di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare (ex art. 23, c. 2 D.L. 73/2022);
  • analoga certificazione può essere richiesta per attestare la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1, cc. 203, 203-quinquies e 203-sexies L. 60/2019;
  • entro 30 giorni dal 22.06.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022) avrebbe dovuto essere emanato il D.P.C.M. per consentire alle imprese di ottenere la certificazione così da applicare i crediti R&S in condizioni di certezza operativa.
In applicazione di quest’ultima previsione, nel decreto in bozza viene ora introdotta una disciplina che consentirà ai soggetti interessati di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti (effettuati o da effettuare), nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (si ricorda che questa certificazione ha un effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, tale per cui eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione, dovranno essere dichiarati nulli).
Il decreto (che entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) istituisce presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. In particolare, potranno iscriversi a questo Albo:
  • le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;
  • le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi a oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione;
  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione;
  • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence);
  • le università statali;
  • le università non statali legalmente riconosciute;
  • gli enti pubblici di ricerca.
Il Decreto direttoriale del MIMIT dovrà stabilire le modalità e i termini per la richiesta di iscrizione e le regole per la gestione dell’Albo.
In particolare, come indicato nel provvedimento, la certificazione dovrà riportare:
  • ogni informazione utile in merito all’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati;
  • la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione;
  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.
Con riferimento agli aspetti procedurali, l’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione in relazione agli investimenti ammissibili ai crediti R&S dovrà farne richiesta al MIMIT, utilizzando l’apposito modello e secondo le modalità di invio che saranno definite con successivo DM. In questa sede occorrerà indicare:
  • il soggetto incaricato dell’attività di certificazione;
  • la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.
La richiesta potrà essere inoltrata solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti R&S non siano già state constatate con un processo verbale o con un atto impositivo.
La certificazione dovrà poi essere inviata al MIMIT dal soggetto certificatore, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa, secondo le modalità informatiche che saranno definite con il successivo decreto direttoriale.
Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è demandato il compito di vigilanza e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.