L'emergenza Covid-19, l'arretratezza tecnologica delle Commissioni tributarie e, soprattutto, l'impossibilità della discussione in pubblica udienza, creano grande difficoltà per la difesa del contribuente.
L'emergenza Covid-19, oltre ai gravissimi danni economici e sanitari, ha creato specifiche criticità nella gestione del processo tributario telematico. In altri termini, considerato il particolare tecnicismo della materia, risulta pressoché irrinunciabile la necessità della discussione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 546/1992: il difensore, infatti, indipendentemente dall'ampiezza del ricorso e dalla chiara esposizione dei motivi di doglianza, privilegia tale tipologia di trattazione poiché è così che riesce a offrire, compiutamente, utili elementi di valutazione al collegio giudicante. Non sfugge agli addetti ai lavori, se appena si analizza la prassi che contraddistingue le udienze, che spesso il contenzioso presenta fattispecie talmente articolate e composite tali da richiedere precisazioni la cui enunciazione verbale, ai fini di una oggettiva comprensione della lite instaurata, diventa imprescindibile. Ciò premesso, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16.11.2020 è stato pubblicato il decreto 11.11.2020 del Direttore Generale delle Finanze, che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto “a regime” - tramite la piattaforma Skype for Business - ai sensi dell'art. 16, c. 4 L. 17.12.2018, n. 136 e dell'art. 27 D.L. 28.10.2020, n. 137.
Il problema di fondo è che sono pochissime le commissioni tributarie che, attualmente,...