Coop e terzo settore 22 Agosto 2023

Croce Rossa: la specialità prevale sul codice del terzo settore

La nota protocollo 7221/2023, interpretando il concetto di attività di interesse pubblico espresso dal D.Lgs. 178/2012, assimila le stesse alle attività di interesse generale definite dall’art. 5, D.Lgs. 117/2017 per gli ETS.

Nella sostanza, secondo il competente Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che si è espresso con il parere in oggetto in risposta a un quesito specifico formulato nel 2022 dal Comitato Nazionale della Croce Rossa, sotto il profilo dell'inquadramento civilistico delle attività occorre desumere che le Attività di Interesse Pubblico, ammesse per gli organismi territoriali dalla regolamentazione del D.Lgs. 178/2012, in tema di ETS vengono di fatto parificate alle Attività di Interesse Generale previste e normate dal Codice del Terzo Settore. Questo anche se effettuate a fronte di un corrispettivo superiore ai costi effettivi delle attività, in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 79, D.Lgs. 117/2017. Viene quindi affermato un principio di “specialità" della rete associativa nazionale della Croce Rossa rispetto alle sue funzioni di interesse pubblico, che prevale almeno dal punto di vista civilistico sulle disposizioni valide per tutte le Organizzazioni di Volontariato (qualifica tipica degli organismi territoriali della Croce Rossa, appunto) contenute nella disciplina del Terzo settore. Anche ai fini della redazione del bilancio di esercizio, da effettuare comunque secondo le disposizioni dell’art. 13, D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto del principio contabile nazionale OIC 35, le Attività di Interesse Pubblico devono considerarsi quali Attività di Interesse Generale svolte con...

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