Il Regolamento Ue 2020/1503 in vigore dall’11.11.2023, prevede modifiche significative per i fornitori di servizi di crowdfunding quali imprese autorizzate a operare nel territorio domestico che, reciprocamente, potranno operare anche in Europa.
Come noto, il crowdfunding può contribuire a fornire alle PMI l’accesso al credito e a completare l’Unione dei mercati dei capitali. Il crowdfunding, nel tempo, attraverso le piattaforme digitalizzate, è cresciuto in termini di operatività per finanziare attività commerciali di persone fisiche e giuridiche. Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, anche quale capitale di rischio (equity), il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese altri vantaggi. Può rappresentare una validazione per un’idea imprenditoriale, permette agli imprenditori di entrare in contatto con un gran numero di persone che forniscono elementi e informazioni e può essere uno strumento di marketing.
Per tali ragioni si ritiene interessante sintetizzare il quadro regolamentare dei soggetti che operano in servizi di crowdfunding autorizzati, in modo tale che le PMI in particolare possano ricorrere anche a tali fonti di finanziamento, peraltro in un periodo nel quale l'accesso al credito è divenuto più difficile.
I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione e autorizzate come fornitori di...