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Associazioni sportive dilettantistiche e sport 17 Febbraio 2026

CU 2026 per gli enti sportivi: i nuovi campi del modello

Dai punti 787-790 sulla durata del rapporto sportivo ai campi 718-724 per il cuneo fiscale, passando per i nuovi 557-560 nella sezione altri sostituti e l’abolizione dei codici N2 e N3 nel quadro lavoro autonomo.

Il modello di Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento 15.01.2026, n. 15707 per certificare i redditi del periodo d’imposta 2025, presenta per gli enti sportivi una serie di innovazioni strutturali che incidono direttamente sulla compilazione delle sezioni dedicate al lavoro sportivo.

La prima novità riguarda i punti 787, 788, 789 e 790, che fanno il loro esordio nella sezione “Redditi lavoro sportivo” della CU lavoro dipendente e assimilati. Il punto 787 accoglie il numero dei giorni riferiti al rapporto di lavoro sportivo; il punto 788 e il punto 789 indicano rispettivamente la data di inizio e la data di cessazione; il punto 790 va barrato quando il lavoratore risulta ancora in forza al 31.12.2025. La ricaduta operativa è immediata e significativa: nelle precedenti edizioni del modello, le istruzioni prevedevano che, al punto 6 (“Giorni per i quali spettano le detrazioni”), andasse inserito il numero dei giorni di detrazione anche quando i compensi sportivi non superavano la soglia di esenzione di 15.000 euro. Con la CU 2026 questa regola viene meno: i giorni relativi a redditi sportivi inferiori alla franchigia vanno esposti esclusivamente al punto 787 e non più al punto 6. Lo spostamento non è solo formale, perché il dato del punto 6 alimenta direttamente i calcoli della somma integrativa e dell’ulteriore detrazione legati al cuneo fiscale.

Proprio a questo scopo la CU 2026 introduce una nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, campi da 718 a 741. Per gli enti sportivi rilevano in particolare 4 campi. Il campo 718 (Tipologia) va compilato quando nella stessa CU risulta valorizzato almeno uno tra i punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 o 785: si indica il codice 1 se tra tali importi figurano redditi di lavoro dipendente puro, il codice 2 se sono presenti soltanto redditi sportivi senza componente subordinata (co.co.co). Il campo 719 riporta il reddito di lavoro dipendente ex art. 49, c. 1 del Tuir, con esclusione dei redditi assimilati e di quelli sportivi dilettantistici. Il campo 720 accoglie invece specificamente il reddito da lavoro sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia di 15.000 euro, e va compilato anche quando l’importo resta sotto la soglia di esenzione. Il campo 721 indica i giorni di lavoro dipendente (solo rapporti subordinati, non parasubordinati) già esposti al punto 6, dato essenziale per rapportare il reddito teorico all’intero anno e rideterminare l’ulteriore detrazione. I campi 722 e 723 contengono le date di inizio e fine del rapporto con il sostituto dichiarante, con un’eccezione per le cessioni di contratto o operazioni societarie senza interruzione, ove al campo 722 va indicata la data di inizio con il primo sostituto. Laddove venga valorizzato il punto 718 con codice 2, i punti 719-723 non dovranno essere compilati.

Altra novità è rappresentata dai campi 557, 558, 559 e 560, inseriti nella sezione “Altri sostituti” per esporre i redditi di lavoro sportivo erogati da precedenti datori di lavoro oggetto di conguaglio. I punti 557 e 559 sono riservati al lavoro sportivo dilettantistico (a tempo indeterminato e determinato), mentre i punti 558 e 560 al lavoro sportivo professionistico under 23. Tutti gli importi vanno indicati al lordo della franchigia di 15.000 euro.

Nel quadro del lavoro autonomo la modifica più evidente è la soppressione dei codici N2 e N3: il primo identificava i compensi per prestazioni sportive con contratti diversi dal subordinato o dalla co.co.co. (art. 53, c. 2, lett. a) del Tuir), il secondo quelli con franchigia di 15.000 euro. Dal periodo d’imposta 2025, per le prestazioni sportive occasionali si utilizza la causale “M”; per i professionisti sportivi con partita Iva in attività abituale resta la causale “A” con codice 20 al punto 6 e importo esente al punto 7, con il compenso lordo al punto 4 esposto già al netto della franchigia.
Restano invariati i punti 781-786 della sezione redditi sportivi, la cui logica espositiva era stata introdotta già con la CU 2025: i punti 781 e 784 accolgono il reddito lordo dilettantistico (tempo indeterminato e determinato), i punti 782 e 785 quello professionistico under 23, i punti 783 e 786 gli altri redditi non sportivi. Il raccordo con i punti 1 e 2 della CU segue la regola consolidata: se il compenso complessivo annuo non supera 15.000 euro, i punti 1 e 2 restano vuoti; in caso di superamento, vi si indica solo la parte eccedente la franchigia.