Nel modello CU 2026 trovano spazio le informazioni per la certificazione della somma esente e dell’ulteriore detrazione riconosciute, rispettivamente, ai sensi dell’art. 1, cc. 4 e 6 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025). Brevemente ricordiamo che l’art. 1, c. 4 della legge di Bilancio 2025 ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del c. 2 del medesimo articolo, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata: 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all’intero anno.
Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro, l’art. 1, c. 6 L. 207/2024 riconosce, ai titolari di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, a eccezione dei percettori di redditi da pensione, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.
Istruzioni per i redditi di lavoro dipendente sportivo - Nella Certificazione Unica 2026 sono stati inseriti i punti da 718 a 723 che riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al c. 4 o dell’ulteriore detrazione di cui al c. 6, in cui dovranno essere considerati anche eventuali redditi di lavoro dipendente sportivo. Come indicato nell’allegato tecnico delle CU 2026, la sezione “Somme che non concorrono alla formazione del reddito” dovrà essere compilata se sono stati certificati redditi di lavoro dipendente nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784, 785, diversamente non dovrà essere compilata se nessuno dei suddetti punti risulta compilato.
Con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente sportivo, se sono stati compilati i punti 781, 782, 784 e 785, il punto 718 deve essere valorizzato:
- con codice “1” se nei punti 781, 782, 784 e 785 della CU 2026 sono certificati redditi di lavoro dipendente sportivo dilettantistico per i quali spetta l’agevolazione di cui all’art. 1, cc. 4 e 6 L. 207/2024;
- con codice “2” se nei punti 781 e 784 della CU 2026 (afferenti ai redditi sportivi dilettantistici) non sono certificati redditi di lavoro dipendente sportivo dilettantistico (ad esempio sono certificati solo redditi di collaborazione sportiva dilettantistica per i quali spettano le agevolazioni).
Particolare rilievo assume il punto 720 (Reddito lavoro sportivo dilettantistico art. 49, c. 1 del Tuir), in cui dovrà essere riportato l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia, già riportato nei punti 781 e 784. Viene, inoltre, precisato che il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.
Come previsto dalle bozze e dalle relative istruzioni, i nuovi campi saranno implementati anche nel modello Redditi 2026 (anno 2025); in particolare il reddito di cui al punto 720 della CU 2026 andrà riportato nel rigo C14, colonna 7 del modello 730/2026 e nel rigo RC 14, colonna 7 del modello Redditi PF/2026.
Stante che le istruzioni prevedono che, per la compilazione del punto 720, si debba tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente sportivo dilettantistico (lordi comprensivi di franchigia) eventualmente certificati nei punti 781 e 784, ciò potrebbe indirettamente costituire un nuovo “punto di appiglio” per sostenere che, quindi, anche i redditi subordinati sportivi dilettantistici possano godere della franchigia di esenzione fiscale ex art. 36, c. 6. Resta naturalmente un’interpretazione che, si spera, possa presto trovare conferma in una specifica indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che, su questo aspetto, nonostante le sollecitazioni, rimane a tutt’oggi silente.
È pacifico per il percepimento della somma esente o dell’ulteriore detrazione ex L. 207/2024 si terrà conto della sola parte (imponibile) di reddito sportivo dilettantistico eccedente i 15.000 euro, che quindi sarà computabile anche ai fini del reddito complessivo.
