Facendo seguito alle prime indicazioni già fornite con la circolare 20.05.2024 n. 67, l’Inps, in occasione dell’aggiornamento della procedura NASpI-Com per la comunicazione del reddito presunto da attività sportiva dilettantistica o professionistica ai sensi degli artt. 9 e 10 D.Lgs. 22/2015, torna a ribadire le circostanze di compatibilità della NASpI/DIS-COLL e redditi da lavoro sportivo, anche di natura autonoma occasionale.Obbligo comunicazione del reddito presunto - Come precedentemente chiarito nella circolare Inps n. 67/2024, i percettori di NASpI che in corso di fruizione della prestazione esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto. Per quanto concerne i percettori della prestazione DIS-COLL, gli stessi sono tenuti alla comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di una attività parasubordinata.Ricordiamo che nel settore dilettantistico vige la particolare disciplina ex art. 35, c. 8-bis D.Lgs. 36/2021, in base alla quale l’obbligo contributivo insiste solo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui, limite di esenzione a cui è strettamente correlato l’obbligo della NASpI-Com per i soggetti titolari del...