Il curatore, entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza adottata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. È quanto stabiliscono i primi tre commi dell’art. 33 L.F.
Sotto l'egida del Tribunale Fallimentare di Milano, una Commissione appositamente costituita - a cui hanno partecipato magistrati del Dipartimento Crisi d’impresa della Procura milanese e un gruppo di professionisti impegnati nelle procedure fallimentari - ha predisposto le linee guida, per trattare gli aspetti penali della relazione di cui all'art. 33 L.F. Il richiamo, contenuto nell’ultima parte dell’art. 33 L.F., a “quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale“, rende...