Il riscatto pagato in bitcoin a un hacker anonimo a fronte di un cyberattack non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per mancanza di inerenza.
Sono sempre più all’ordine del giorno gli attacchi informatici che bloccano il sistema informatico di enti e aziende. Che non si tratta di buontemponi ma di bande criminali, è dimostrato dalle richieste di riscatti in bitcoin (ovviamente) che pervengono da anonime organizzazioni.
È noto anche che la fiscalità è presente nei fenomeni di tutti i giorni, sicché non stupisce che la questione del trattamento fiscale degli oneri derivanti da attacchi informatici sia stata portata all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate con un interpello.
La vicenda richiama (molto) vagamente quella del sequestro di un dirigente venuto alla luce diversi anni fa (cfr. Cass. 8818/1995). Come è noto la giurisprudenza ritenne che il pagamento del riscatto costituisse una liberalità estranea al regime di impresa, in quanto finalizzata al rilascio della persona.
Nel caso dei cyberattack, tuttavia, il collegamento tra la spesa per il riscatto e l’attività di impresa è assai più stretto. Per tale ragione l’istante intravede un vincolo di stretta correlazione con l’attività d’impresa perché il pagamento garantisce la continuità di impresa ed evita il pregiudizio economico.
L’istante ritiene che alla fattispecie non sia applicabile la disciplina dei costi da reato in quanto la società non è responsabile di alcun reato. Sostiene, inoltre, che,...