Da ente (non) commerciale a ETS: passaggio dei beni strumentali
C'è grande incertezza sul “destino” fiscale di mobili e immobili alla luce dello switch. Potrebbe servire una norma transitoria analoga all'art. 9 D.Lgs. 460/1997.
L'art. 9, c. 2 D.Lgs. 460/1997 (Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali) contiene una norma transitoria nella quale si prevede la possibilità (dietro pagamento di un'imposta sostitutiva) per gli enti non commerciali che utilizzano beni strumentali di cui all'art. 40 del Tuir, di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa. Questa norma si è resa necessaria nel momento in cui è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina delle Onlus.
Una norma analoga, per quanto riguarda le imposte dirette, andrebbe introdotta in occasione dell'attivazione del RUNTS, attese le grandi novità che la riforma reca, sotto il profilo fiscale, allorché si realizzi il passaggio non solo delle attività ma anche dei beni al nuovo sistema, introdotto dalla riforma del Terzo settore.
L'art. 101, c. 8 CTS esclude la perdita della qualifica di Onlus in caso di contestuale acquisizione della qualifica di ETS, inclusa quella di impresa sociale, ma nulla dice circa gli effetti fiscali, ai fini delle imposte dirette, del passaggio da ente (non) commerciale a ETS o a impresa sociale.
Caso n. 1: passaggio da EC (ente commerciale) a ETS (ente Terzo settore) non commerciale - Pur rimanendo lo stesso soggetto, qual è il destino fiscale delle attività e dei beni nel nuovo regime? Ci si chiede se, per i beni strumentali trasferiti, si concretizzi il fenomeno...