Coop e terzo settore 09 Giugno 2020

Da ODV ad APS e viceversa, senza devolvere il patrimonio

Nel passaggio si deroga alle normali disposizioni in materia di liquidazione, estinzione o scioglimento, in quanto viene assicurata la continuità tra enti del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017, i beni che residuano dalla liquidazione di un ente del Terzo settore per scioglimento, estinzione, cessazione o perdita della qualifica (salvo che la legge non disponga diversamente, come avviene, ad esempio, per le società cooperative) possono essere destinati, in base alla delibera dell'organo competente, soltanto ad enti del Terzo settore e, in via subordinata, alla fondazione “Italia sociale” di cui all'art. 10 L. 106/2016. Con nota n. 4313/2020, il Ministero del Lavoro ha affrontato un caso particolare che, in questo periodo transitorio, interessa diverse organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. In effetti, alla luce della nuova disciplina recata dal Codice del Terzo settore, in particolare dagli artt. da 32 a 34, non sono pochi gli enti che stanno pensando a una forma giuridica diversa, più rispondente sia a nuovi assetti organizzativi, sia alla normativa recata dalla riforma. In pratica, non è raro il caso di organizzazioni di volontariato che intendono assumere la veste di associazione di promozione sociale e viceversa. Con riferimento a questa operazione, nel caso specifico vengono sottoposte al Ministero 3 questioni per il passaggio da ODV a APS. 1) Se nel passaggio da ODV a APS, ai fini della iscrizione nel nuovo registro, sia necessario, ai sensi della L. 383/2000, almeno un anno di operatività dalla costituzione. 2) Poiché ai fini della...

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