Coop e terzo settore 11 Dicembre 2018

Da Onlus a impresa sociale, nella buona e cattiva sorte


La disciplina in materia di Onlus non si applicherà più a partire dal 1.01 del periodo di imposta successivo a quella in cui sarà operativo il RUNTS o sarà pervenuta l'autorizzazione Ue alle norme fiscali. A quel punto occorrerà scegliere quale veste si adatti meglio alla propria configurazione giuridica e al modello organizzativo adottato: iscriversi al RUNTS o alla Camera di Commercio, nell’apposita sezione dell’impresa sociale. In questa seconda ipotesi possono presentarsi alcune criticità, che di seguito cerchiamo di evidenziare. 1 - Le Onlus sono tenute a osservare il D.Lgs. 460/1997 fino alla sua definitiva abrogazione, cancellandosi dall'Anagrafe delle Onlus contestualmente all'iscrizione nel Registro delle imprese. Per evitare che l’adeguamento alla riforma possa condurre alla perdita della qualifica di Onlus nel momento in cui si inseriscano clausole statutarie, per esempio sulle attività in contrasto con il D.Lgs. 460/1997. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto in occasione di Telefisco 2018 la possibilità di subordinare l’efficacia delle modifiche statutarie all'effettiva abrogazione del D.Lgs. 460/1997. Ora, a nostro avviso, è perlomeno dubbio che possa essere iscritto nel Registro delle Imprese uno statuto che contiene clausole la cui efficacia sia condizionata. 2 - Nel merito, dobbiamo fare alcune considerazioni generali a proposito della scelta di...

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