Con il D.M. 21.06.2021 è stabilito che dall'autunno gli scambi di beni con operatori della Repubblica del Titano possono essere certificate con tale modalità. La norma sostituisce il precedente Decreto 24.12.1993, che viene quindi abrogato.
Con l’art. 12, D.L. n. 34/2019 il legislatore aveva introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per gli scambi con la Repubblica di San Marino, demandando a un decreto attuativo l’indicazione delle regole da seguire. Con il D.M. 21.06.2021 è stata data attuazione alla norma, evidenziando che l’obbligo in questione, che partirà (facoltativamente) dal prossimo 1.10.2021, riguarderà solamente gli scambi di beni. Tale precisazione è dovuta alla circostanza che il D.M. 21.06.2021 sostituisce il precedente D.M. 24.12.1993, il quale disciplina solamente le regole per le cessioni e gli acquisti aventi ad oggetto beni mobili.
Le regole previste dal D.M. 21.06.2021 prevede che le fatture emesse dagli operatori italiani nei confronti di operatori sammarinesi sono trasmesse dal Sistema di Interscambio (Sdi) all’Ufficio tributaria sammarinese che verifica il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione effettuata dal cessionario di San Marino. In caso di esito positivo, l’Ufficio di San Marino ne dà comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro Urbino.
Per quanto riguarda gli acquisti presso operatori sammarinesi, le fatture emesse da tali soggetti sono controllate dall’Ufficio tributario di San Marino che, nel caso di esito positivo, trasmette la fattura stessa al Sistema di Interscambio per il recapito all’acquirente italiano. La...