In sede di conversione, il decreto fiscale ha consentito l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, oltre che ai soggetti minimi e forfettari anche alle ASD con proventi nel periodo d'imposta precedente non superiori a 65.000 euro che hanno optato per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L.398/1991.
Inoltre, la legge di Bilancio ha previsto, per il periodo d'imposta 2019, che gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fatture elettroniche, con esclusivo riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema TS; per quelle non inviate al sistema TS permane, invece, l'obbligo di invio elettronico (ad esempio quelle per l'erogazione di corsi della struttura sanitaria). Inoltre, le fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali il cliente ha fatto opposizione all'invio TS, per un divieto del Garante della Privacy, non vanno in ogni caso inviate allo Sdi, ma emesse, quindi, cartacee.
All’art. 1, c. 1 del decreto fiscale convertito è disposto che per il primo semestre 2019, non vengano applicate sanzioni, se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA periodica, mentre vengono applicate con una riduzione dell’80% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA periodica del periodo successivo, con l’eccezione (introdotta in sede di conversione) che per i contribuenti mensili (con...