Dal 2023 superbonus condizionato dal quoziente familiare
Fruibilità della detrazione maggiorata per le spese sostenute nel 2023 sulle villette, destinate ad abitazione principale, al possesso di un reddito non superiore a 15.000 euro da determinarsi con utilizzo del quoziente familiare.
Dalla lettura del D.L. 18.11.2022 n. 176 (più noto come decreto “Aiuti-quater”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.11.2022 n. 270), in vigore dal 19.11.2022, per l’applicazione del superbonus, alle fattispecie rappresentate dall’art. 119, c. 9, lett. b) D.L. 34/2020 è necessario rimanere al di sotto di un certo reddito.
Si tratta, in particolare, della fattispecie riguardante i proprietari di edifici unifamiliari, in pratica le villette, destinate ad abitazione principale (art. 10, c. 3-bis D.P.R. 917/1986), quando il reddito familiare non supera la soglia di 15.000 euro, da determinarsi con l’applicazione di un correttivo che tiene conto, appunto, del numero dei componenti del nucleo familiare.
Preliminarmente, per tali contribuenti, la detrazione nella misura del 110% è applicabile alle spese sostenute entro il 31.03.2023 a condizione che, alla data del 30.09.2022, siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi.
Gli stessi contribuenti potranno beneficiare della detrazione ridotta del 90% per le spese sostenute fino al 31.12.2023, se hanno avviato i lavori nel medesimo anno (2023) a condizione che l’unità interessata sia adibita ad abitazione principale e il contribuente non sia in possesso di un reddito superiore a 15.000 euro, determinato seguendo le indicazioni dell’art. 119, c. 8-bis.1) D.L. 34/2020.
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