Il tema cui facciamo riferimento (sentenza En.SA. Srl 8.05.2019, C-712/17) era stato già indirizzato dall'avvocato generale della Corte nelle sue conclusioni. È corretto applicare una sanzione pari al 100% dell'IVA indebitamente detratta quando il contribuente non ha evaso alcuna imposta? Il caso riguarda un gruppo italiano che, con la finalità di aumentare fittiziamente fatturato e credito bancario, aveva architettato uno schema circolare di cessioni, ossia una serie di passaggi di contratti a termine su energia elettrica che alla fine si chiudeva con un acquisto del primo venditore. Non si tratta dello schema tipico della frode carosello in quanto tutte le società coinvolte hanno versato l'IVA; l'intento dello schema era quindi diverso da quello di frodare l'IVA. La Corte di Giustizia rileva che, comunque, nel caso esaminato è assente la buona fede.
Ciascuna delle società coinvolte ha effettuato sostanzialmente un gioco a somma zero, ossia vendite fittizie uguali agli acquisti fittizi. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'IVA esposta in fattura e versata dai venditori fosse effettivamente dovuta in base al principio della cartolarità. Ha inoltre considerato indetraibile quella contabilizzata dagli acquirenti nel presupposto della mancanza di una valida operazione sottostante. In più l'acquirente è stato punito con una sanzione pari all'imposta. I fatti di causa...