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Imposte e tasse 18 Giugno 2021

Dall'Anagrafe tributaria al nuovo redditometro è un attimo

I dati delle spese, presenti nelle banche dati per effetto della fatturazione elettronica e delle altre comunicazioni telematiche, inchioderanno i contribuenti nella nuova determinazione sintetica del loro reddito complessivo.

Saranno davvero poche le spese e i consumi che potranno sfuggire al nuovo redditometro così come predisposto nello schema di decreto attuativo, pubblicato in consultazione nei giorni scorsi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Questa sensazione si rafforza esaminando l'elenco degli elementi indicativi di capacità contributiva allegato alla norma, nel quale, per oltre 50 tipologie di spese e consumi, il Fisco attingerà direttamente dai dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria.
Nei casi in cui la spesa non sia presente in Anagrafe, allora il nuovo redditometro procederà alla sua determinazione avvalendosi di stime e presunzioni.

La metodologia in oggetto è ben rappresentata nell'art. 1, c. 3 del decreto nel quale si specifica che per alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti a qualsiasi titolo dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, la spesa stessa verrà determinata applicando un prezzo rappresentativo del valore d'uso del bene o del servizio considerato.

In tutti gli altri casi invece se le spese risultano dai dati presenti in Anagrafe tributaria, saranno queste a essere considerate per il loro intero ammontare.
In generale il ricorso alle spese effettive, presenti o disponibili in Anagrafe tributaria, costituirà dunque la via privilegiata dal Fisco nella ricostruzione induttiva del reddito complessivo dei contribuenti ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/1973.
Tenuto conto di com'è strutturata oggi l'Anagrafe tributaria e di quante informazioni vengono costantemente inviate per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica di dati ai fini delle dichiarazioni precompilate, è evidente che il Fisco punta con decisione su questi aspetti.

Quando una spesa è presente in Anagrafe tributaria, il suo valore segnaletico ai fini della ricostruzione del reddito accertabile è difficilmente contrastabile dal contribuente.
Allo stesso modo, risulteranno difficilmente contrastabili anche le spese presenti in Anagrafe tributaria sostenute dai suoi familiari a carico. Per queste ultime lo schema di decreto in commento prevede infatti che si considerano sostenute dal contribuente anche le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico che risultano dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Contro l'attribuzione di tali tipologie di spese il contribuente può dimostrare, previa prova contraria attraverso idonea documentazione, che tali spese risultanti dall'Anagrafe tributaria sono relative esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni (art. 2, c. 1 dello schema di decreto).
In tutte le altre situazioni, invece, la presenza di una spesa sostenuta dal contribuente o risultante nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, costituirà un dato certo indicativo di una corrispondente disponibilità reddituale.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, resta da capire quale sarà, in concreto, la valenza presuntiva del nuovo redditometro.
È probabile che la presenza di spese che verranno comunque individuate non sulla base di dati certi, ma probabilistici, finirà per affievolire la forza probatoria di tale strumento.