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Imposte e tasse 27 Giugno 2019

Data della fattura e retrodatazione necessaria


Cosa cambia dal 1.07.2019 per la data fattura? Dopo lunghe discussioni possiamo tirare tutti un bel sospiro di sollievo: si può continuare a retrodatare le fatture differite trasmesse i primi giorni del mese successivo (idem per le immediate di fine mese trasmesse entro 10 giorni). A dirla tutta c’è una cosa importante da cogliere nella circolare 17.06.2019, n. 14/E: fino a ieri l’Agenzia (invero una parte di essa) riteneva (circolare 13/E/2017) che la trasmissione “asincrona” sarebbe stata tollerabile per lievi ritardi solo in una (non meglio definita) prima fase (poi codificata dall’art.10, D.L. 118/2018); oggi la retrodatazione ci viene invece richiesta dalla nuova circolare in attuazione della nuova lett. g-bis, c. 2, art. 21, D.P.R. 633/1972 in vigore proprio il 1.07.2019. La questione - Per l’art. 21, D.P.R. 633/1972 la fattura si considera emessa “all’atto della sua … trasmissione”, ma il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018 che (notare) sul punto non è mai cambiato (nemmeno post D.L. 119/2018) dice (come rammenta anche la circolare) che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali”. La lettera g-bis - La novella introdotta dal D.L. 119/2018 richiede l’indicazione in fattura della “data in cui è effettuata la cessione di beni o le prestazioni di...

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