La recente riforma della Pac ha autorizzato il trattamento di dealcolizzazione dei prodotti vitivinicoli, ossia la riduzione parziale o totale della quantità di etanolo contenuta in essi.
Le tecniche disponibili sono tre e possono essere attivate singolarmente o congiuntamente:
parziale evaporazione sottovuoto;
distillazione;
tecniche a membrane.
Il trattamento di dealcolizzazione deve avvenire secondo le disposizioni previste nell’allegato VIII del Regolamento Ocm e deve essere eseguito sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato, presso stabilimenti dotati di licenza di deposito fiscale per la produzione di alcol con conseguente comunicazione preventiva delle singole lavorazioni mezzo PEC o modalità telematica. Tale comunicazione va indirizzata agli uffici territoriali dell’Ispettorato centrale qualità e repressione frodi (Icqrf) e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm).
Le informazioni da indicare sono le seguenti:
lo stabilimento;
la tipologia di procedimento attuato (totale o parziale);
la categoria di prodotto oggetto di trattamento;
i quantitativi interessati;
i codici identificativi dei recipienti.
I prodotti coinvolti sarebbero vini, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità di tipo aromatico, vini spumanti gassificati, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati.
Rimarrebbero, tuttavia, esclusi i vini contrassegnati...