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Imposte e tasse 17 Giugno 2022

Decadenza agevolazioni fiscali nelle cessioni immobiliari

Dura lex, sed lex: questa, in sintesi, la precisazione dell’Agenzia delle Entrate (interpello 6.06.2022, n. 324) in tema di decadenza delle agevolazioni recate dall’art. 7 D.L. 34/2019.

L’art. 7 D.L. 30.04.2019, n. 34 ha previsto una specifica agevolazione fino al 31.12.2021, riguardante i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, incluse le operazioni ex art. 10 D.P.R. 633/1972, che entro i successivi 10 anni provvedano, alternativamente: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente; all'esecuzione, sugli stessi fabbricati, degi interventi edilizi previsti dall’art. 3, c. 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 380/2001. In entrambi i casi è richiesta la conformità alla normativa antisismica e il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, con successiva alienazione degli immobili. Ebbene, anche se la cessione riguarda immobili suddivisi in più unità immobiliari, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non siano rispettate, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato. La norma prevede, quindi, che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura...

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