Decadenza dall'ecobonus per omessa presentazione dichiarazione ENEA
La comunicazione ENEA, dovuta ai sensi del decreto interministeriale 6.08.2020, è uno dei requisiti fondamentali per accedere alle detrazioni fiscali a sostegno della riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Con una recente ordinanza, anche la Cassazione ha riconosciuto che la comunicazione ENEA è un requisito sostanziale e fondamentale ai fini dell’agevolazione e non "meramente formale”. In base agli adempimenti dettati dall’art. 4 D.M. 26.10.2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, cc. da 2 a 5 sono tenuti ad acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti. Tale asseverazione deve essere poi trasmessa entro i 90 giorni dalla fine dei lavori.
In base alle citate disposizioni, un contribuente si è visto contestare dall’Agenzia delle Entrate la detraibilità dei lavori di riqualificazione energetica, per non aver inviato la comunicazione ENEA ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, c. 344 L. 296/2006. Il contribuente, in seguito alla citata contestazione, inviava la comunicazione oltre i 90 giorni. Secondo la prassi, il contribuente può ritardare l'adempimento rispetto al termine di 90 giorni dalla fine lavori, ma deve provvedere entro i termini per la dichiarazione attraverso la remissione in bonis dell’art. 2 D.L. 16/2012, versando anche la sanzione di 250 euro.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale ne accoglieva l'appello, affermando che l'invio della...