Decadenza del diritto alla detrazione Iva in caso di frode carosello
Il beneficio della detrazione deve essere negato quando si dimostri che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che stava partecipando a un’operazione di evasione dell’Iva.
Con sentenza depositata il 1.12.2022, causa C-512/21, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia Iva tra una società e l’Ufficio nazionale delle imposte e delle dogane ungherese. Alla società, in particolare, i verificatori contestavano di avere asseritamente partecipato a una frode fiscale Iva di tipo carosello.
Secondo i giudici europei, in primis, l’autorità tributaria che intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte per aver partecipato a una frode carosello, non può limitarsi a stabilire che tale operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare, dovendo, per contro:
individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e dimostrare le condotte fraudolente;
dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in tale frode.
Nel caso in esame, l'Amministrazione tributaria ha constatato che durante i periodi esaminati, il soggetto passivo aveva partecipato a una frode di tipo carosello. Tale constatazione è fondata, in particolare, sulla violazione di disposizioni di diritto nazionale relative alla sicurezza della catena alimentare e di disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del...