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Imposte e tasse 18 Ottobre 2023

Decorrenza della prescrizione dalla notifica della cartella

Per la Cassazione (ord. n. 6350/2023), la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dalla data di notifica della cartella di pagamento e non dal momento in cui può procedersi a esecuzione forzata.

Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento lamentando l’intervenuta prescrizione decennale maturata a decorrere dalla notifica della precedente cartella di pagamento. Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione che accoglieva le ragioni del contribuente. Nello specifico, il giudice di legittimità rilevava che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che il termine prescrizionale iniziasse a decorrere dal giorno in cui l'imposta diventa definitiva a seguito dello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l'atto impositivo notificato al contribuente. La Cassazione precisava altresì che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 D.P.R. 602/1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati (Cass. 7.04.2017, n. 9076; Cass. 11.03.2011, n. 5837). Nella fattispecie oggetto di controversia, il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento notificata, mediante il servizio postale, in data 22.07.2014, intimazione che traeva origine dalla cartella di pagamento notificata per posta raccomandata in data 26.01.2004. Pertanto, decorrendo la prescrizione dal momento in cui il...

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