Il Ministro dell'Economia ha firmato il D.M. 15.03.2019, con il quale viene fissato il numero degli animali rientranti nel reddito agrario, nonché il reddito di allevamento eccedente.
Ai fini della imposte dirette, le attività di allevamento possono essere classificate in 3 gruppi: allevamenti condotti senza connessione con il terreno che sono sempre produttivi di reddito di impresa determinato a bilancio; allevamenti condotti in connessione con terreni sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari, che sono produttivi di reddito agrario; allevamenti condotti in connessione con terreni che però non sono sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari. Questi ultimi danno origine a 2 diverse tipologie di reddito: la quota di animali allevati “coperta” dai terreni rientra nel reddito agrario; quella eccedente, invece, ai sensi dell'art. 56, c. 5 Tuir concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi (cosiddetta tassazione in base ai parametri).
Il decreto si compone di 3 tabelle: la prima individua le fasce di qualità del terreno; la seconda serve per determinare la tariffa media di reddito agrario per ciascuna fascia di terreno e le unità...