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Altre imposte indirette e altri tributi 20 Marzo 2026

Decreto Carburanti 2026: taglio accise e stretta anti-speculazione

Il CdM ha approvato il D.L. 33/2026 per rispondere all'aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa attraverso il taglio temporaneo delle accise di 25 centesimi, crediti d'imposta per autotrasportatori e imprese ittiche e un meccanismo contro la speculazione.

Il Consiglio dei Ministri ha varato il D.L. 18.03.2026, n. 33, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 19.03.2026. Il provvedimento, del valore complessivo di 527 milioni di euro, è una risposta d'emergenza all'impennata dei prezzi alla pompa scatenata dalle tensioni in Medio Oriente e si muove su 3 fronti: taglio temporaneo delle accise, sostegno alle imprese più esposte al caro-gasolio, stretta contro chi lucra sul rincaro del greggio.

Il cuore del provvedimento sta nella rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL, disciplinate dal Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995, Allegato I). Per 20 giorni dall'entrata in vigore, il prezzo finale alla pompa scende di circa 25 centesimi al litro per benzina e diesel, di circa 12 centesimi al chilogrammo per il GPL. L'onere per le casse pubbliche è stimato in 417,4 milioni di euro per il 2026, con copertura assicurata dall'art. 5 del decreto tramite riduzioni degli stanziamenti ministeriali. Si tratta di una misura universale che ha di fatto assorbito l'ipotesi, presente nelle bozze del pomeriggio del 18.03.2026, di potenziare la social card carburanti con 130 milioni aggiuntivi.

Parallelo al taglio delle accise, il decreto introduce un doppio regime di vigilanza sulla filiera distributiva. Per 3 mesi dall'entrata in vigore, le compagnie petrolifere e i soggetti che riforniscono la rete di vendita devono trasmettere ogni giorno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i prezzi consigliati ai clienti finali: chi non adempie rischia una sanzione pari allo 0,1% del fatturato, una cifra tutt'altro che simbolica per gli operatori di grandi dimensioni.
Per i 2 mesi successivi all'entrata in vigore opera invece lo speciale regime di controllo coordinato tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi (Mister Prezzi), la Guardia di Finanza e l'Autorità garante della concorrenza. Quando il Garante rileva un incremento anomalo e repentino dei listini, comunica alla GdF i nominativi degli operatori da esaminare: le Fiamme Gialle verificano la documentazione contabile e i costi giornalieri di acquisto del greggio, poi trasmettono i risultati al Mimit e all'Antitrust per gli eventuali procedimenti sanzionatori. Se dovessero emergere elementi riconducibili a fenomeni speculativi, il Garante può inviare all'autorità giudiziaria, entro 2 giorni dall'ottenimento degli esiti, un rapporto dettagliato per verificare la possibile sussistenza del reato di manovre speculative su merci ex art. 501-bis c.p., punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una sanzione da 516 a 25.822 euro.

Sul fronte delle agevolazioni dirette, l'art. 3 D.L. 33/2026 riconosce alle imprese di autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia un credito d'imposta commisurato alla maggiore spesa per gasolio sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al costo rilevato a febbraio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nel limite di 100 milioni di euro. La quantificazione esatta del credito spettante per ciascuna impresa sarà definita con un successivo decreto ministeriale, che dovrà stabilire i criteri di calcolo operativi all'interno del tetto massimo complessivo di 100 milioni di euro per il 2026. Il beneficio spetta per i veicoli di categoria Euro 5 o superiore.
L'art. 4 riserva, invece, al comparto della pesca un credito d'imposta fino al 20% della spesa per gasolio e benzina nello stesso trimestre marzo-maggio, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. I criteri operativi per entrambe le misure saranno definiti con un successivo decreto ministeriale: le imprese dovranno quindi attendere ancora qualche settimana prima di disporre delle istruzioni operative per la fruizione in compensazione.
I crediti di imposta saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2026 e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile Irap e sono cumulabili con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché non si superi il costo effettivamente sostenuto.