Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Confermate le deroghe per unifamiliari e lavori 2022, la detrazione in 10 anni per alcuni bonus, ecc.
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La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 16.02.2023, n. 11 (c.d. Decreto cessioni); il provvedimento passa all’esame del Senato. Queste le principali disposizioni:
edifici unifamiliari e indipendenti (art. 01, c. 1): proroga al 30.09.2023 dell’attuale scadenza del 31.03.2023 per detrarre al 110% le spese effettuate fino al 30.09.2022, con Sal almeno del 30%;
cessioni 2022: sono salve le cessioni relative a spese 2022 con possibilità di effettuare la comunicazione entro il 30.11.2023, pagando una sanzione di 250 euro;
detrazione superbonus in 10 anni per i crediti formati fino al 31.03.2023 (anche per sismabonus e barriere architettoniche);
conversione dei crediti in Btp per i soggetti istituzionali;
compensazione anche con debiti previdenziali;
Soa: la soglia di 516.000 euro va calcolata per singolo appalto;
Sal facoltativo per bonus minori e rimessione in bonis per omessa asseverazione di superbonus e sismabonus;
attestazione di accordo vincolante (art. 2, c. 3): per i soli lavori in edilizia libera, consente cessione o sconto anche in mancanza di un acconto versato entro il 16.02.2023;
bonus acquisti: non fa più fede la data del preliminare, ma quella di richiesta del titolo abitativo per l’esecuzione di lavori edilizi;
sono confermate le esclusioni per barriere architettoniche, Iacp, Onlus, cooperative di abitazione, Comuni alluvionati o del c.d. cratere sismico,...