Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte a due tipi di controlli rispettivamente disciplinati dagli art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973. Il primo regolamenta il controllo automatizzato che viene effettuato dal Fisco e che si sostanzia in una procedura di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe Tributaria (nessuna valutazione di merito solo controllo della correttezza dei calcoli e dei dati dichiarati). L’art. 36-ter, invece, prevede un controllo formale e quindi una verifica circa la conformità tra dati esposti in dichiarazione e documentazione conservata dal contribuente.
Nella pratica, in occasione dei controlli formali a norma dell’art 36-ter, l’Amministrazione Finanziaria richiede al contribuente una miriade di giustificativi cartacei: spese mediche, scontrini della farmacia, certificazioni relative agli interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese d’istruzione, ritenute, assicurazioni e chi più ne ha più ne metta. Documenti che nella maggior parte dei casi sono già a disposizione del Fisco che li acquisisce tramite le comunicazioni annuali effettuate da banche, assicurazioni, sostituti di imposta, medici, veterinari, enti previdenziali, ecc. Per ovviare a questa “distorsione” è intervenuto il decreto Crescita ribadendo peraltro un principio già...