Incertezza sul superamento o meno dell'obbligo di depositare i registri contabili per la regolarità della procedura.
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Diverse pronunce hanno affermato la validità della fattura elettronica come titolo idoneo per emettere un decreto ingiuntivo, senza l'obbligo di deposito dei registri ex artt. 23 e 25, D.P.R. 633/1972.
Di segno contrario il tribunale Vicenza, Sez. II civile (decreto 25.10.2019), secondo cui la fattura elettronica non soddisferebbe da sola il requisito della prova scritta ex art. 633, n. 1, c.p.c.; inoltre l’estratto autentico delle scritture contabili di cui all’art. 634 c.p.c. sarebbe finalizzata a consentire un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture, esigenza che non si potrebbe considerare assolta con la sola fattura elettronica.
Tra le pronunce favorevoli si segnalano invece quelle del Tribunale di Padova (8.08.2019) e di Verona (29.11.2019), secondo cui è sufficiente la sola fattura elettronica, senza obbligo di deposito delle scritture.