Decreto Liquidità: imposta di bollo e indennità dei professionisti
Tra le disposizioni del D.L. 23/2020 anche la riformulazione dello scadenzario dei versamenti e la necessaria integrazione delle domande già presentate per il bonus di 600 euro per i professionisti con cassa previdenziale.
Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) all'art. 26 dispone nuove tempistiche per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sostituendo le disposizioni del D.L. 124/2019 che aveva introdotto 2 versamenti semestrali (16.06 e 16.12) in caso di importo annuo inferiore a 1.000 euro.
Le nuove scadenze sono le seguenti:
• 20.04.2020: se l'imposta di bollo del 1° trimestre (relativa quindi alle fatture emesse da gennaio a marzo) è pari o supera i 250 euro;
• 20.07.2020: se l'imposta di bollo del 1° trimestre e l'imposta di bollo del 2° trimestre sono pari o superano i 250 euro;
• 20.10.2020: se l'imposta di bollo del 1° trimestre e l'imposta di bollo del 2° trimestre sono inferiori a 250 euro;
• 20.10.2020: per l'imposta di bollo del 3° trimestre (a prescindere dall'importo);
• 20.01.2021: per l'imposta di bollo del 4° trimestre (a prescindere dall'importo).
Ovviamente le nuove scadenze sono limiti ultimi, sospensioni, è quindi sempre possibile rispettare le scadenze originarie del 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Per reperire l'importo dell'imposta di bollo dovuta e quindi valutare in quale scadenza ultima è possibile versare, si deve accedere all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate seguendo questo iter: Servizi per / Fatture e corrispettivi / Fatture elettroniche e altri dati IVA / Pagamento...