Le misure economico-fiscali varate dal Governo per arginare i disastri della pandemia non sono di immediata comprensione e spesso evidenziano una logica assai discutibile, sovrapponendosi o addirittura modificando o cancellando le norme varate appena poche settimane prima. Ebbene, pur senza pretendere la soluzione rapida e completa dei guasti provocati dall'emergenza sanitaria (nessun esecutivo ci sarebbe riuscito), è comunque evidente che si è fatto un uso compulsivo della decretazione, tale da complicare oltre ogni ragionevole previsione il lavoro delle imprese e, soprattutto, dei professionisti. Ne è plastica dimostrazione il calendario delle scadenze fiscali. Dopo il pasticcio del 16.11, con “rattoppo” postumo del 20.11, sì è consumato l’ennesimo caos con la scadenza del 30.11. Partiamo dall’inopinata e generalizzata esclusione delle persone fisiche “private” dalla platea dei soggetti che potevano beneficiare del rinvio, dal 30.11 al 10.12 (o addirittura, al 30.04.2021), del termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte (art. 1). Verrebbe da chiedere in base a quale criterio sia stato ipotizzato, per esempio, che nessuno dei lavoratori dipendenti del settore privato che, per motivi diversi, erano chiamati alla cassa, non possa avere avuto problemi di liquidità. Per effetto del Covid-19, esemplificando, la loro azienda potrebbe avere cessato l’attività o fatto ricorso alla cassa integrazione. O, ancora, tali persone potrebbero non avere percepito affitti non soggetti a cedolare secca. Ne consegue una possibile crisi di liquidità che, di fatto, è stata completamente ignorata da chi ha concepito la norma. Analizzando, poi, seppure in parte, quello che riguarda le imprese, l’art. 2 prevede il differimento al 16.03.2021 dei versamenti scadenti nel mese di dicembre (Iva, ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e assistenziali) nei seguenti casi:
a) soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e che hanno subito nel mese di novembre 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%;
b) soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso, dopo il 30.11.2019, la loro attività di impresa, di arte o professione;
c) soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 D.P.C.M. 3.11.2020) e attività dei servizi di ristorazione nelle zone “rosse” e “arancioni” (artt. 2 e 3 D.P.C.M. del 3.11.2020);
d) soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 ovvero che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministero della Salute (adottate ex art. 3 D.P.C.M. 3.11.2020 e art. 30 D.L. 149/2020).
Non passa inosservato, con riferimento alla casistica sub lett. a), un aspetto quanto mai penalizzante: considerando che il ciclo attivo di fatturazione di novembre può essere completato fino al 12.12 e che tale ciclo deve comunque transitare all’interno della piattaforma dI (Sistema di Interscambio), i consulenti delle imprese saranno costretti all’ormai routinario stress operativo per essere in grado, almeno per la prima scadenza del 16.12, di comunicare in tempi strettissimi ai loro assistiti l’eventuale calo del 33% che legittima il differimento del versamento. Inoltre, esaminando l’art. 3, ossia il posticipo dal 30.11 al 10.12 del termine per inviare le dichiarazione dei redditi e dell’Irap, non può che essere stigmatizzata l’ufficializzazione della proroga a termini scaduti e, per altro verso, appare singolare la concessione di un termine così limitato se appena si consideri che, ormai da anni, le varie dichiarazioni sono acquisite dall’Amministrazione Finanziaria in tempo reale, ossia senza necessità di protocollare il cartaceo e conseguente velocità dei controlli. Dunque, anche un differimento più ampio (in ipotesi, fino al 31.12) poteva essere concesso senza particolari criticità. Anche perché, magari è passato inosservato al legislatore, con effetto dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2016, il Fisco può contare non più su 4, ma su 5 anni dalla data di presentazione della dichiarazione per effettuare l’accertamento. Insomma, almeno altri 20 giorni, soprattutto considerando le enormi difficoltà che stanno affrontando gli studi professionali, potevano e dovevano essere concessi. La prossima volta. Forse. Nel frattempo, corre voce che la seconda rata di acconto potrebbe essere “abbuonata”. Dunque, niente di nuovo sul fronte fiscale: poca chiarezza, scarsa tempestività (se non colpevole ritardo delle norme), chiarimenti che latitano o, peggio, ancora, che non chiariscono.
