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Imposte e tasse 23 Ottobre 2023

Deducibile l'Iva indetraibile per fatture soggettivamente inesistenti

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha riconosciuto la deducibilità ai fini Ires e Irap dell’Iva indetraibile relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, definita mediante l’istituto dell’accertamento con adesione.

Una società presentava istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate per il rimborso dell’Ires, relativa ad un importo di Iva contabilizzata a costo, in quanto ritenuto indetraibile nell’ambito di un precedente accertamento con adesione per fatture soggettivamente inesistenti. A seguito del silenzio rifiuto da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la contribuente presentava ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano. I giudici, con la sentenza n. 3061/2023, precisano innanzitutto che dagli atti di causa emerge in maniera chiara che, nell’accertamento con adesione, le fatture venivano qualificate come soggettivamente inesistenti e si riconosceva l'assoluta estraneità del contribuente al meccanismo fraudolento messo in atto dalla controparte commerciale, con la conseguente legittimità della deducibilità dei costi ai fini Ires e Irap e indetraibilità dell’Iva. Muovendo da tale assunto, il collegio giudicante ha riconosciuto la deducibilità quale maggior costo dell’Iva, ritenuta indetraibile nell’ambito dell’accertamento con adesione, qualificandola come parte del costo dei beni acquistati. Ciò in considerazione del fatto che non era in discussione la sussistenza del requisito dell’inerenza, né dell’effettività delle operazioni. I giudici milanesi richiamano quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia...

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