RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 26 Giugno 2019

Deducibili gli oneri da reati contravvenzionali


Secondo l'art. 99, c. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, “Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”. Non risultano deducibili dal reddito: • imposte sul reddito; • imposte per le quali è prevista la rivalsa (per esempio l'IVA). Le altre imposte, invece, sono deducibili e la deducibilità avviene secondo “il principio di cassa” ossia nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento, anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi. A differenza delle imposte e delle tasse, per le sanzioni amministrative non è previsto uno specifico riferimento normativo. Costantemente Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 89/E/2001 e circolare 17.05.2000, n. 98/E) e giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentt. 29.05.2000, n. 7071; 11.04.2011, n. 8135; 26.10.2012, n. 18368) propendono per la “indeducibilità”, giustificando tale orientamento con la natura funzionale delle stesse sanzioni: “la natura afflittiva delle sanzioni verrebbe svilita qualora fosse riconosciuta la loro deducibilità nella determinazione del reddito d'impresa”. Al contrario, associazioni di categoria (Assonime circ. 24.05.2000, n. 39) organi interpretativi di professionisti (A.D.C.M. Milano, Norma di...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.