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Imposte e tasse 30 Gennaio 2020

Deducibilità degli interessi passivi nel consolidato

Ai sensi dell’art 118 TUIR, il reddito di consolidamento si determina in capo alla controllante (o consolidante) effettuando la somma algebrica degli imponibili di tutte le società controllate che hanno optato per tale regime fiscale.

In via generale l’art. 96 Tuir disciplina la possibilità di portare gli interessi passivi in diminuzione del reddito imponibile della società. Tali interessi sono deducibili interamente nell'esercizio fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta, oppure degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti. Lo stesso art. 96 prevede che l'importo degli interessi passivi in eccedenza, siano deducibili nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta, sommato a un eventuale 30% del risultato operativo lordo riportato dai precedenti periodi d'imposta. Sempre all’interno dell’art. 96 Tuir, oltre ai limiti oggettivi di deduzione, che consistono nel rispetto dei canoni di inerenza ed economicità con riguardo all’attività produttiva svolta, e ai limiti quantitativi, che prevedono un riporto degli interessi passivi non oltre il 30% del ROL, il comma 14 del medesimo articolo, nell'ambito del consolidato fiscale di gruppo, stabilisce in capo ad ogni singola società partecipante al consolidato, la possibilità di trasferire l'eccedenza degli interessi passivi indeducibili all’interno del gruppo, nel rispetto di rigorose limitazioni che prevedono la presenza, nello stesso gruppo, di altre...

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