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Imposte e tasse 31 Dicembre 2020

Deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari

La pensione integrativa è uno strumento di risparmio aggiuntivo che prevede una misura di favore per i contributi versati al fondo pensione, defalcati dal reddito Irpef che viene dichiarato ogni anno.

La deducibilità fiscale è riconosciuta fino a un importo complessivo pari a € 5.164,57 annui di versamento di contributi alla previdenza integrativa. Per il calcolo di tale limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’art. 105, c. 1 del Tuir; dal totale di quanto versato viene escluso l’eventuale TFR conferito al fondo pensione. Per avvalersi della deducibilità fiscale è sufficiente aderire al fondo pensione e contribuire entro il 31.12 di ciascun anno. I lavoratori giovani alla loro prima occupazione godono di un tetto massimo di deducibilità pari a € 7.746,86 annui. Le condizioni per accedere all’agevolazione sono le seguenti:
nei primi 5 anni di iscrizione la parte del tetto di deducibilità ordinario non sfruttata costituisce un bonus che può essere dedotto negli anni successivi: ad esempio, se si versano con costanza € 3.000 ogni anno, alla fine dei 5 anni si otterrà un bonus deducibile addizionale di € 10.822,85 (€ 2.164,57 x 5);
dal 6° anno di partecipazione il bonus deducibile potrà essere utilizzato, per i 20 anni successivi, in modo diluito;
• ogni anno si può sfruttare il bonus di € 2.582,29 per la parte versata eccedente il tetto ordinario. Se per un anno non si riesce a versare più di € 5.164,57, si potrà usare tutto il bonus addizionale nei 20 anni a disposizione.
I contributi che eccedono il limite di deducibilità fiscale previsto vanno comunicati alla propria forma pensionistica integrativa, mediante il documento denominato “La comunicazione dei contributi non dedotti”, da trasmettere entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Tale comunicazione prevede che quanto già tassato in precedenza, al momento dell’erogazione non sarà tassato nuovamente.