Deducibilità dei costi di urbanizzazione primaria e secondaria
I costi concernenti le opere di urbanizzazione, in quanto funzionali all’ottenimento di licenze edilizie e commerciali, non possono che essere ricollegati ai ricavi dell’operazione commerciale che li contempla.
Con la sentenza n. 4265/2023 la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha accolto il ricorso di una S.r.l. in relazione al motivo della deducibilità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, rispetto ai quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la violazione del principio di competenza.
La C.T.R. accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettava l’appello incidentale della società contribuente evidenziando che:
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non erano mai state realizzate, sicché i relativi costi non potevano essere portati in detrazione;
la società contribuente non aveva provato che l’attività concernente i servizi addebitati da parte della controllante era stata realmente svolta;
non risultava possibile verificare in che cosa i servizi consistevano e quantificare, conseguentemente, la congruità del costo.
Quanto al primo aspetto, la Cassazione ha rilevato che, ai sensi dell’art. 109, c. 1 del Tuir, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Nel caso di specie, i costi concernenti gli oneri di...