Deducibilità dei costi nei rapporti infragruppo: onere della prova
La Corte di Cassazione fissa i principi per la deducibilità dei costi nei rapporti di “service” intercorrenti tra realtà economiche appartenenti o facenti capo ad uno stesso gruppo d'imprese.
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti di una società appartenente a un “gruppo”, i costi per prestazioni di servizi infragruppo venivano reputati privi del requisito dell'inerenza; l'Agenzia delle Entrate, con avvisi di accertamento nei confronti di 2 delle società del gruppo, effettuava riprese fiscali per Ires, Irap e Iva, motivate con l'indeducibilità di tali costi ai fini delle imposte dirette e la conseguente indetraibilità dell'Iva per difetto di inerenza con l'attività d'impresa: i costi in questione riguardavano servizi di “information technology”, “management” e “servizi assicurativi”.
Con ordinanza n. 12268/2021 la Suprema Corte ha sancito che “con specifico riguardo alla materia dei costi c.d. infragruppo (ovvero laddove una società del gruppo d'imprese decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle altre consociate, ripartendone i costi fra esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala), costituisce ius receptum (diritto accettato) il principio per cui l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di avere ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo da essa...