Dichiarazione integrativa a favore con evidenza della variazione in diminuzione riferita all’errore contabile non contabilizzato nell’anno di competenza. È questa la soluzione interpretativa cui perviene dalla Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese (D.C.P.M.I) – istituita presso l’Agenzia delle Entrate nella risposta al quesito n. 12 del 21.09.2018, che consente la deducibilità di una perdita su crediti, nonostante l’imputazione dell’onere a riduzione del patrimonio netto in un esercizio successivo.
Errori contabili: il principio 29 dell'OIC
L’OIC n. 29, § 44-58 definisce l’errore contabile quale “rappresentazione qualitativa e quantitativa non corretta di un dato di bilancio o di un’informazione fornita in nota integrativa”. Un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Solitamente la rettifica viene...