Se l’Amministrazione Finanziaria, in virtù dei principi di inerenza, congruità e ragionevolezza, eccepisse la deducibilità delle spese di sponsorizzazione, riprendendo quindi a tassazione costi a diretta riduzione del reddito imponibile, la società e in particolare l'agente che eserciti attività d’impresa può “appellarsi” all'art. 90 Legge n. 289/2002, ovvero a quella presunzione di legge che riconosce al verificarsi di determinati requisiti, le spese di sponsorizzazione come interamente deducibili nell’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.
In tal contesto, difendersi dalle contestazioni del Fisco non risulta troppo diverso se a sponsorizzare sia un’azienda che produca beni o servizi. Un agente di commercio può investire in spese di sponsorizzazione: accresce la sua notorietà aumentando il senso di prestigio, sponsorizzando attività “sociali” come lo sport. Ciò non toglie che l’Amministrazione Finanziaria possa contestare: genericità del contratto di sponsorizzazione, sproporzione e incongruenza tra quanto pagato e la controprestazione pubblicitaria ricevuta, di dubbia utilità se posta in relazione al volume di affari generato; ovvero illogicità e irrazionalità della scelta imprenditoriale.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a forma libera, da concludersi anche in forma verbale:...