RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 31 Marzo 2020

Deducibilità e detraibilità costi di costruzione su terreno di terzi

Anche le spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria del comodatario o dell’affittuario sono ammesse al beneficio fiscale (purché inerenti) e nemmeno l'Iva sfugge alla regola.

I costi sostenuti per la costruzione di un immobile che insiste su un terreno di terzi hanno suscitato non poche perplessità, tanto che tra i giudici di Cassazione si sono originati orientamenti contrastanti. Oggi però, la giurisprudenza di legittimità ha sancito (definitivamente, si auspica) la possibilità di portare in detrazione l’Iva e quindi compensare l’eventuale eccedenza derivante dal sostenimento di spese incrementative su beni di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (e quindi anche nell’ipotesi in cui, per cause estranee al contribuente, la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi). Sarà riconosciuto il credito di imposta previsto per chi investe in beni strumentali nuovi, come un fabbricato, sebbene insistente su un terreno di proprietà di terzi a patto che si dia prova che tale bene non produca, autonomamente, reddito d’impresa. Ma, andiamo per gradi. Dal lato delle agevolazioni fiscali, nulla è precluso. Le detrazioni riconosciute a chi, per esempio, compia operazioni di ristrutturazione edilizia (soggetti Irpef o Ires), spettano a chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi - e quindi anche i locatari o comodatari - ovvero chi ne sostiene le...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.