La deducibilità delle perdite su crediti è disciplinata dall'art. 101, cc. 5 e 5-bis del Tuir, in base al quale le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Più in particolare lo stesso art. 101 distingue 2 principali casistiche: crediti verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali; e crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis, R.D. 267/1942 o a piano di risanamento attestato ex art. 67, c. 3, lett. d), R.D. 267/1942.
Nel secondo caso l'elemento certo e preciso è “cristallizzato” dall'apertura della procedura concorsuale o dalla dichiarazione di fallimento e, pertanto, la perdita è deducibile senza limiti. Nella prima fattispecie prevista, cioè il trattamento fiscale delle perdite verso tutti i debitori non assoggettati a procedure concorsuali, la deducibilità è determinata dall'esistenza di elementi certi e precisi, in base ai seguenti criteri:
- per i crediti di ammontare non significativo, cioè quelli inferiori a 2.500 euro o inferiori a 5.000 per le grandi imprese con ricavi pari o superiori 100 milioni, gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso;
- per i crediti il cui diritto alla riscossione si è prescritto e/o i crediti sono stati cancellati dal bilancio in applicazione ai principi contabili (per esempio, la cessione del credito...