Deducibilità perdite su crediti 1: forse non tutti sanno che...
Una delle aree critiche del bilancio è rappresentata dalla corretta valutazione dei crediti verso clienti, considerata la non perfetta coincidenza delle regole, ai fini civilistici e fiscali, che disciplinano la deducibilità delle perdite.
Il tema delle perdite su crediti assume particolare rilevanza nel bilancio di esercizio, soprattutto nei periodi di grave crisi economica nei quali, per ovvi motivi, il rischio dell'insolvenza risulta significativamente più alto. Ciò premesso, le perdite su crediti “realizzate”, indipendentemente dal motivo sottostante, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi; le perdite su crediti derivanti da valutazione sono, invece, deducibili purché risultanti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Nonostante l'evoluzione normativa, tuttavia, residuano ancora aree “grigie”, massimamente riscontrabili in quelle fattispecie in cui gli “elementi certi e precisi” e la “modesta entità” non sono presenti o, comunque, potrebbero essere messi in discussione in sede di verifica fiscale.
È il caso, ad esempio, di un credito di 6.000 euro, non prescritto né ricompreso in una procedura concorsuale e per il quale non vi sono stati solleciti di pagamento da parte del legale. Ebbene, in questa ipotesi può essere fatto ricorso allo strumento disciplinato dall'art. 1236 C.C. (Dichiarazione di remissione del debito), ai sensi del quale “La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione...