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Imposte e tasse 27 Maggio 2021

Deducibilità perdite su crediti 2: la modesta entità

La risposta all'interpello n. 342/2021 ricostruisce la disciplina e le varie opzioni in materia: il fondo di svalutazione.

Una società con migliaia di clienti alimenta 3 distinti fondi rischi su crediti con diverso regime fiscale: fondo dedotto ex art. 106 del Tuir; fondo mini-crediti di cui all'art. 101; il residuo fondo tassato. Secondo la prassi contabile adottata da moltissime società, gli accantonamenti al fondo rischi avvengono per masse, applicando percentuali di svalutazione a cluster omogenei (tipologia clienti, status legale, classe di importo, ecc.). La società intende adottare un particolare trattamento contabile allo scopo di rendere più semplice la gestione contabile dei 3 fondi, a costo di risultare meno efficiente dal punto di vista del carico fiscale: il metodo proposto consiste nell'utilizzo a conto economico, all'inizio di ogni anno, del fondo esistente alla fine dell'anno precedente. Ovviamente ciò comporterebbe il riversamento di ciò che era stato dedotto, quindi con un risultato pro-Fisco per l'impossibilità di cumulare gli accantonamenti dedotti. Con la risposta all'interpello n. 342/2021, Agenzia non condivide l'impostazione del contribuente poiché rileva variazioni in diminuzione diverse da quelle previste dall'art. 83. Il principio espresso merita future riflessioni, vogliamo però concentrarci su un diverso tema contenuto nella risposta. Qui, infatti, l'Agenzia ricostruisce la disciplina e ribadisce il funzionamento fiscale degli accantonamenti al fondo...

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