Intervenendo su una questione oggetto di frequenti controversie interpretative, la corte di Cassazione (Sez. Civ. ordinanza 27.09.2021, n. 26093) chiarisce in maniera inequivocabile che il diritto alla deduzione di costi stimati come inerenti ex art. 109 del Tuir e il correlato diritto alla detrazione dell’Iva ex art. 19, D.P.R. 633/1972, sono sempre condizionati dalla circostanza della regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture, idonee ad attestare il sostenimento di una determinata spesa da parte dell’impresa in ordine alla definizione del costo ed alla determinazione dell’Iva.
I supporti documentali (fatture) e contabili (registri) contengono infatti elementi di rilievo, riferibili all’oggetto e al corrispettivo specifico di ogni operazione commerciale posta in essere.
In tal senso si rileva che, nel caso in cui il Fisco, nel corso dell'attività ispettiva, ritenga di ritrovarsi al cospetto di fatturazioni relative a operazioni inesistenti, l’organo rilevatore è onerato della dimostrazione mediante prova diretta o logica, o anche di fattori indiziari integranti un'ipotesi di presunzione semplice, che le operazioni oggetto di contestazione sono fittizie: l’onere probatorio, in tal caso, non può essere ribaltato a carico del contribuente, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto il pregresso onere probatorio gravante sull’Amministrazione Finanziaria...