Deduzione degli ammortamenti dell’affittuario solo a una condizione
È possibile derogare alla disciplina di cui all’art. 2561 c.c., qualora l’affittuario d’azienda non assuma l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale (Cass., ordinanza 13.07.2022, n. 22171).
Una s.r.l. impugnava l’avviso accertamento, relativo al periodo di imposta 2003, con il quale venivano recuperate componenti negative di reddito e imposte, oltre sanzioni. L’avviso di accertamento considerava, in particolare, indeducibili le quote di ammortamento relative ai beni materiali, in quanto oggetto di un contratto di affitto di ramo di azienda, intercorso con altra s.r.l., relativo a un hotel, la cui deducibilità sarebbe spettata all’affittuario. La C.T.P. accoglieva il ricorso della società contribuente. La C.T.R. rigettava l’appello dell’Ufficio ritenendo che la clausola n. 8 del contratto di affitto di azienda avesse previsto espressamente il diritto della contribuente alla deduzione delle quote di ammortamento, in deroga al disposto dell’art. 2561 c.c.
L’Agenzia ricorreva dunque per Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.P.R. 4.02.1988, n. 42 e degli artt. 1362 e ss. e 2561 c.c. Quest’ultimo prevede a carico dell’affittuario l’obbligo di gestire l’azienda “senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte” con ciò tutelando l’interesse del concedente. Ai fini fiscali, il legislatore ha previsto che, per quanto concerne i beni ammortizzabili compresi nell’azienda data in affitto, l’ammortamento compete al...