Quando la contestazione riguarda la deducibilità stessa, l'incombenza ricade sicuramente sull'ente accertatore, tuttavia la prova dell'inerenza ricade sempre sul contribuente.
Negli accertamenti tributari rivestono un ruolo sempre più rilevante le contestazioni riguardanti l'indeducibilità dei costi, con il conseguente recupero a tassazione sia ai fini del reddito d'impresa che ai fini Iva. La questione è come ripartire, in tali casi, l'onere della prova. Non v'è dubbio che, nel caso in cui venga contestata l'esistenza dell'operazione, l'onere della prova spetta all'ente accertatore, che deve provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, in funzione anche di quanto disposto dall'art. 2697 C.C. Tuttavia, è bene ricordare che l'Amministrazione Finanziaria può valersi anche di elementi indiziari (presunzioni gravi, precise e concordanti). A parte il caso delle operazioni inesistenti, accade sovente che venga contestata l'inerenza del costo, partendo dall'esame della documentazione esibita dal contribuente o addirittura dal rilievo dell'assenza o dell'insufficienza della documentazione prodotta o rilevata in sede di verifica.
Il concetto di inerenza rimanda all'art. 109 del Tuir: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali e contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. La norma...